Provvedimento abrogato dal d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285.
Abrogato dal 1 gennaio 1993
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285.
Abrogato dal 1 gennaio 1993
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2 versioni dal 1991
Confronto con la versione in vigore dal 29 novembre 1991 al 1 gennaio 1993. 899 parole tolte, 10 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: All'articolo 10 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, come sostituito dall'articolo 1 della legge 10 febbraio 1982, n. 38, e successivamente modificato dalla legge 2 agosto 1990, n. 229, sono apportate le seguenti modifiche:
tolto: a) al primo comma e' abrogato il numero 2);
tolto: b) il dodicesimo comma e' sostituito dal seguente: "Il Ministro dei trasporti stabilisce, con propri decreti, le caratteristiche costruttive e funzionali delle macchine agricole e operatrici, quando ricorrono le disposizioni contenute nel presente articolo";
tolto: c) al tredicesimo comma sono soppresse, in fine, le parole: "e di quelli di cui al primo comma, numero 2)". Dopo l'articolo 10 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 393 del 1959, e' inserito il seguente: "Art. 10-bis (Circolazione dei mezzi d'opera). - 1. Sono 'mezzi d'opera' i veicoli dotati di particolare attrezzatura per il carico e il trasporto di materiali d'impiego o di risulta dell'attivita' edilizia, stradale, di escavazione e mineraria e assimilati, ovvero che completano durante la marcia il ciclo produttivo di specifici materiali per le costruzioni edilizie; tali veicoli possono essere adibiti a trasporti in eccedenza ai limiti di peso stabiliti nell'articolo 33. I mezzi d'opera devono essere altresi' idonei allo specifico impiego nei cantieri o utilizzabili a uso misto su strada e fuoristrada. 2. I veicoli di cui al comma 1, ancorche' con rimorchio o semirimorchio, sono qualificati mezzi d'opera sulla carta di circolazione in conformita' alle caratteristiche tecnico-costruttive e operative stabilite dal Ministro dei trasporti con proprio decreto; non possono comunque superare i limiti di cui all'articolo 32, nonche' il peso massimo a pieno carico di 56 tonnellate. 3. La circolazione dei mezzi d'opera in eccedenza ai limiti di peso stabiliti nell'articolo 33 e' limitata alle sole strade, o tratti di esse, non comprese negli appositi elenchi di cui al comma 4, nel rispetto della segnaletica ivi installata. 4. L'ANAS per le autostrade e le strade statali, le concessionarie autostradali per le autostrade in concessione e le regioni per le strade provinciali e comunali, redigono gli elenchi delle rispettive strade, o tratti di esse, che per motivi di sicurezza o di tutela del patrimonio stradale non sono idonei al transito dei veicoli indicati nel comma 3. Gli enti predetti trasmettono gli elenchi, entro il 31 marzo di ogni anno, al Ministro dei lavori pubblici che ne cura la pubblicazione annuale nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. E' fatto obbligo al conducente di accertare, prima dell'inizio del viaggio, le condizioni di percorribilita' delle strade e autostrade, consultando anche telefonicamente i competenti compartimenti dell'ANAS, i quali prenderanno nota dell'avvenuto accertamento. A tali compartimenti dovra' pervenire tempestivamente, da parte degli enti preposti, comunicazione di ogni variazione eventualmente intervenuta rispetto allo stato di transitabilita' riportato negli elenchi annuali. 5. Fermo restando il disposto del sesto comma dell'articolo 10, i mezzi d'opera devono essere muniti, ai fini della circolazione, di apposito contrassegno comprovante l'avvenuto pagamento di un indennizzo di usura, per un importo pari alla tassa di possesso, da corrispondere contestualmente alla stessa e per la stessa durata. Per la circolazione sulle autostrade dei mezzi d'opera deve essere corrisposta un'ulteriore somma, ad integrazione dell'indennizzo di usura. Tale somma e' equivalente alla tariffa autostradale applicata al veicolo in condizioni normali, maggiorata del 50 per cento, e deve essere versata esclusivamente alle porte controllate manualmente. 6. I mezzi d'opera a pieno carico non possono superare la velocita' di 40 e di 60 chilometri orari, rispettivamente all'interno e all'esterno dei centri abitati. Possono circolare sulle autostrade solo se la velocita' stabilita dal decreto di cui al comma 2 ed indicata sulla carta di circolazione e' superiore a quella minima consentita sulle autostrade. 7. Chiunque circola con un veicolo avente un carico eccedente i limiti di peso stabiliti nell'articolo 33, senza avere sulla carta di circolazione l'indicazione di mezzo d'opera, ovvero senza essere in possesso dell'autorizzazione di cui all'articolo 10, e' punito con la sanzione prevista dall'articolo 58, nono comma, oltre a quella stabilita dall'articolo 121 per l'eccedenza di peso che risultera' all'atto del controllo. Il sequestro del veicolo previsto dall'articolo 13, terzo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, sara' mantenuto fino all'adempimento della prescrizione omessa. 8. Chiunque adibisce mezzi d'opera al trasporto di cose diverse da quelle previste nel comma 1, e' punito con la sanzione pecuniaria amministrativa da lire cinquecentomila a lire duemilioni e con la sospensione della carta di circolazione da uno a sei mesi. La carta di circolazione e' ritirata immediatamente da chi accerta la violazione e trasmessa, senza ritardo, all'ufficio provinciale della motorizzazione civile che adottera' il provvedimento di sospensione. Alla terza violazione, accertata in un periodo di cinque anni, e' disposta la revoca, sulla carta di circolazione, della qualifica di mezzo d'opera. 9. Chiunque transita con un mezzo d'opera in eccedenza ai limiti di peso stabiliti nell'articolo 33, sulle strade e sulle autostrade non percorribili ai sensi del presente articolo, e' punito con la sanzione pecuniaria amministrativa da lire duecentomila a lire unmilione. 10. Se il mezzo d'opera circola senza il contrassegno di cui al comma 5, il conducente e' punito con la sanzione pecuniaria amministrativa da lire centomila a lire quattrocentomila; se non e' stato corrisposto l'indennizzo d'usura previsto dal medesimo comma 5, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 1, terzo comma, della legge 24 gennaio 1978, n. 27, e successive modificazioni, a carico del proprietario".aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 30 APRILE 1992, N. 285
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1991-11-08;376~art1 · fonte del testo