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L'onere derivante dalla presente legge e' valutato, in ragione di anno, in L. 238.840.000. L'onere relativo al 1980, calcolato in L. 155.340.000 fara' carico per L. 71.840.000 sul capitolo 3003 dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1980 e sui corrispondenti capitoli degli esercizi successivi; per L. 83.500.000 sul capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, per il medesimo anno 1980, utilizzando parzialmente l'accantonamento: "Avanzamento marescialli capi dell'Esercito e capi di seconda classe della Marina". Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo in vigore dal 5 gennaio 1981 al 9 ottobre 2010

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 248/2007

    Questione inammissibile
    3 luglio 2007

    È manifestamente inammissibile, in riferimento agli artt. 3, 97, 108 e 111 della Costituzione, per dedotta violazione dei principi di terzietà e indipendenza dei militari componenti l'istituito collegio medico-legale del Ministero della difesa e lamentato contrasto con i principi di ragionevolezza e di buon andamento dell'Amministrazione della giustizia, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 11, 11- bis e 12 della legge 11 marzo 1926, n. 416, degli artt. 2, 3, 4, 5 e 6 della legge 22 dicembre 1980, n. 913. Difatti, nel giudizio a quo , il mezzo di indagine del quale si discute ai fini dei necessari accertamenti in ordine alle infermità denunciate dal ricorrente è il parere della commissione medico-legale istituita presso la sezione giurisdizionale della Corte dei conti, non quello del collegio medico-legale; di talché non sono destinate a trovare applicazione le disposizioni degli impugnati artt. 11, 11- bis e 12 della legge n. 416 del 1926 e 2, 3, 4, 5 e 6 della legge n. 913 del 1980, che tale ultimo organo istituiscono, prevedendone una sezione speciale distaccata in permanenza presso la Corte dei conti, con una composizione originariamente affidata a soli ufficiali medici e che oggi vede anche la presenza, fino ad un terzo dell'organico, di medici civili convenzionati.

    Art. 3 cost. · Art. 97 cost. · Art. 108 cost. · Art. 111 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1980-12-22;913~art6 · fonte su Normattiva