Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 aprile 1956 al 9 ottobre 2010. Leggi il testo vigente →

L'autorizzazione a contrarre matrimonio sara' rilasciata, sempre che concorrano le condizioni di cui alla legge, entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda, scaduti i quali l'interessato sara' informato dello stato della pratica.

Testo in vigore dal 6 aprile 1956 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1956-03-23;185~art3 · fonte del testo