La insegna ed il brevetto della medaglia al valore civile, concessa alla memoria, sono attribuiti in proprieta' al coniuge superstite nei confronti del quale non sia stata pronunciata, per sua colpa, sentenza di separazione e purche' conservi lo stato vedovile. In mancanza del coniuge, l'insegna ed il brevetto sono attribuiti al maggiore dei figli; in mancanza dei figli, al padre; in mancanza dei figli e del padre, alla madre; In mancanza di tutti i predetti congiunti, al maggiore dei fratelli o, se manchino anche i fratelli, alla maggiore delle sorelle. In tutti gli altri casi, l'insegna ed il brevetto del deceduto sono attribuiti al Comune di nascita ovvero al Corpo cui egli eventualmente apparteneva al momento in cui compi' l'atto coraggioso. Per ottenere l'assegnazione delle insegne e dei brevetti delle ricompense al valor civile concesse alla memoria e, avendole conseguite, per fregiarsene, e' necessario essere di buona condotta morale e civile. In caso di morte della persona alla quale furono attribuite in proprieta', le insegne ed i brevetti delle ricompense concesse alla memoria, i passaggi di proprieta' delle insegne e dei brevetti medesimi sono regolati dalle comuni disposizioni di legge sulle successioni. Tali disposizioni si applicano anche nel caso di morte del decorato che sia gia' in possesso dell'insegna e del brevetto.

Testo vigente dal 3 febbraio 1958

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urn:nir:stato:legge:1958-01-02;13~art12 · fonte del testo