L'indennita' di accompagnamento e' concessa con provvedimento del presidente dell'Opera nazionale per i ciechi civili. A tali fini, l'interessato deve produrre all'opera una dichiarazione resa dinanzi al segretario comunale del comune di residenza, ai sensi e con gli effetti di cui all'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dalla quale risulti se fruisca o meno dei trattamenti previsti dal secondo comma dell'articolo 1 della presente legge ed il relativo importo. Per le concessioni disposte, l'opera ha facolta' di effettuare in ogni tempo accertamenti sulla sussistenza delle condizioni per il godimento dell'indennita'.

Testo vigente dal 17 aprile 1968

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urn:nir:stato:legge:1968-03-28;406~art3 · fonte su Normattiva