A decorrere dal 1 gennaio 1988, l'importo della indennita' di accompagnamento erogata ai ciechi civili assoluti e con espressa esclusione di ogni altra categoria equiparata, e' stabilito in L. 588.000 mensili, comprensivo dell'adeguamento automatico, per l'anno 1988, previsto dal comma 2 dell'articolo 1 della legge 6 ottobre 1986, n. 656.1 Per gli anni successivi, sempre alle condizioni di cui al comma 1, tale adeguamento sara' calcolato con riferimento all'importo della indennita' di accompagnamento percepita, al 1 gennaio 1986, ai sensi del comma 2 dell'articolo 3 della legge 6 ottobre 1986, n. 656, dai ciechi di guerra ascritti alla tabella E, lettera A, n. 1, allegata alla legge medesima.1 A decorrere dal 1 gennaio 1988, l'importo della indennita' di accompagnamento erogata agli invalidi civili di cui alla legge 11 febbraio 1980, n. 18, e' stabilito in L. 539.000 mensili, comprensivo dell'adeguamento automatico, per l'anno 1988, previsto dal comma 2 dell'articolo 1 della legge 6 ottobre 1986, n. 656.1 Per gli anni successivi detto adeguamento sara' calcolato con riferimento all'importo della indennita' di accompagnamento percepita, al 1 gennaio 1986, ai sensi del comma 2 dell'articolo 3 della legge 6 ottobre 1986, n. 656, dai grandi invalidi di guerra ascritti alla tabella E, lettera A-bis, allegata alla legge medesima. 1 L'indennita' di accompagnamento e' corrisposta per dodici mensilita'.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 11 ottobre 1990, n. 289

1

con decorrenza dal 1 gennaio 1990

La L. 11 ottobre 1990, n. 289 ha disposto (con l'art. 4, comma 1, lettere a), b), c) e d)) che "A decorrere dal 1 gennaio 1990 le indennita' previste dalla legge 21 novembre 1988, n. 508, sono aumentate dei seguenti importi: a) lire 30.000 mensili per l'indennita' di accompagnamento erogata ai ciechi civili assoluti di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, della citata legge n. 508 del 1988; b) lire 15.000 mensili per l'indennita' di accompagnamento erogata agli invalidi civili di cui all'articolo 2, commi 3 e 4, della citata legge n. 508 del 1988; c) lire 15.000 mensili per la speciale indennita' concessa ai cittadini riconosciuti ciechi, con residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione, di cui all'articolo 3 della citata legge n. 508 del 1988; d) lire 15.000 mensili per l'indennita' di comunicazione in favore dei sordi prelinguali, di cui all'articolo 4 della citata legge n. 508 del 1988."

Testo vigente dal 1 novembre 1990

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 456/1992

    Questione inammissibile
    17 novembre 1992

    La perplessità nella prospettazione del dubbio di legittimità costituzionale - nella specie, per avere il giudice 'a quò ritenuto pregiudiziale la definizione della natura (risarcitoria o solo assistenziale) di una delle indennità poste a raffronto, senza però effettuare in modo chiaro una propria scelta interpretativa al riguardo - comporta che la questione deve ritenersi inammissibile. (Inammissibilità della questione di costituzionalità dell'art. 2, comma terzo, legge 21 novembre 1988, n. 508, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost.). - S. n. 187/1992, O. n. 317/1991.

    Art. 3 cost. · Art. 38 cost. · Art. 2 Norme integrative in materia di assistenza economica agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti · Art. 2 Modifiche ed integrazioni alla normativa sulle pensioni di guerra

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1988-11-21;508~art2 · fonte su Normattiva