Disposizioni in materia di assistenza ai ciechi civili

Art. 4 — Indennità di accompagnamento ai ciechi assoluti

A tutti i ciechi assoluti che hanno diritto alla pensione non reversibile di cui ai precedenti articoli, l'indennita' di accompagnamento istituita con la legge 28 marzo 1968, n. 406, e' corrisposta, nella misura di lire 10.000 mensili, contestualmente al provvedimento di concessione della pensione. 3 4 8 Per i ciechi che, al 31 dicembre 1969, siano in godimento dell'indennita' in misura ridotta, la maggiorazione e' concessa con provvedimento del presidente dell'Opera nazionale per i ciechi civili.

Gli interventi su questo articolo(3)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.L. 2 marzo 1974, n.30, convertito con modificazioni dalla L. 16 aprile 1974, n.114

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con decorrenza dal 1 gennaio 1974

Il D.L. 2 marzo 1974, n.30, convertito con modificazioni dalla L. 16 aprile 1974, n.114, ha disposto (con l'art. 5, comma 4) che " L'indennita' di accompagnamento di cui agli articoli 4 e 7 della legge 27 maggio 1970, n. 382, e' elevata da L. 10.000 a L. 22.000 mensili e per i ciechi civili assoluti viene corrisposta al titolo della cecita'". Il suddetto decreto ha inoltre disposto (con l'art. 5, ultimo comma) che "Le disposizioni di cui ai precedenti commi hanno effetto a decorrere dal 1 gennaio 1974."

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con decorrenza dal 1 gennaio 1975

Il D.L. 2 marzo 1974, n.30, convertito con modificazioni dalla L. 16 aprile 1974, n.114, come modificato dalla L. 3 giugno 1975, n.160 ha disposto (con l'art. 5, comma 4) che a decorrere dal 1 gennaio 1975 "L'indennita' di accompagnamento ai ciechi civili di cui agli articoli 4 e 7 della legge 27 maggio 1970, n. 382, fissata in L. 22.000 dalla legge 16 aprile 1974, n. 114, e' elevata a L. 35.000".

L. 27 dicembre 2002, n.289

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La L. 27 dicembre 2002, n.289 ha disposto (con l'art. 40, comma 4) che "L'indennita' di accompagnamento ai ciechi assoluti prevista dagli articoli 4 e 7 della citata legge n. 382 del 1970 e l'indennita' speciale dei ciechi civili ventesimisti istituita dall'articolo 3 della legge 21 novembre 1988, n. 508, sono ridotte di 93 euro mensili nel periodo nel quale i beneficiari delle suddette indennita' usufruiscono del servizio di accompagnamento di cui al presente articolo."

Testo vigente dal 1 gennaio 2003

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urn:nir:stato:legge:1970-05-27;382~art4 · fonte su Normattiva