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L'integrazione e' concessa ai produttori di grano duro sempre che sia stata presentata denunzia delle superfici seminate a grano duro secondo le modalita' stabilite dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste e' stabilito il termine entro il quale debbono essere presentate le domande di integrazione di prezzo.

Testo in vigore dal 1 agosto 1968 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1968-07-29;856~art2 · fonte del testo