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Al pagamento dell'integrazione di prezzo di cui allo articolo 1 e delle indennita' di compensazione e degli importi compensativi di cui all'articolo 3 della presente legge sara' provveduto con il fondo di rotazione di cui all'articolo 8 del decreto-legge 17 marzo 1967, n. 80, convertito con modificazioni nella legge 13 maggio 1967, n. 267, secondo le modalita' ivi previste.

Testo in vigore dal 1 agosto 1968 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1968-07-29;856~art4 · fonte del testo