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A partire dal 1° gennaio 1932 la concessione delle lotterie e tombole nazionali aventi scopi di beneficenza, culturali od assistenziali e patriottici e' riservata al Capo del Governo il quale provvedera' con suo decreto, di concerto col Ministro per le finanze:

  • a)a determinare gli enti ai quali sono fatte le concessioni e la specie di esse;
  • b)a fissare, per ognuno, l'importo dei biglietti e delle cartelle da emettere;
  • c)a stabilire l'ordine di svolgimento delle operazioni rispettive.

Testo in vigore dal 30 gennaio 1931 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1931-01-05;35~art1 · fonte del testo