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[1]Le estrazioni non devono superare il numero di sei in ogni esercizio finanziario.

[2]Il Ministro per le finanze ha la facolta' di raggruppare due o piu' operazioni omogenee, convertendole, ove occorra, con obbligo ai concessionari di compiere consorzialmente, le rispettive operazioni.

Testo in vigore dal 30 gennaio 1931 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1931-01-05;35~art3 · fonte del testo