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[1]Le estrazioni non devono superare il numero di sei in ogni esercizio finanziario.
[2]Il Ministro per le finanze ha la facolta' di raggruppare due o piu' operazioni omogenee, convertendole, ove occorra, con obbligo ai concessionari di compiere consorzialmente, le rispettive operazioni.
Testo in vigore dal 30 gennaio 1931 al 16 dicembre 2009
