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E' deferita al Ministro per le finanze l'approvazione dei piani di ogni operazione e la data di estrazione, correlativamente all'ordine stabilito dal Capo del Governo, come all'art. 1 della presente legge, ed al caso ed al modo di raggruppamento come all'art. 3.

Testo in vigore dal 30 gennaio 1931 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1931-01-05;35~art4 · fonte del testo