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[1]All'Amministrazione del lotto e' data facolta' di assumere direttamente l'esecuzione delle tombole e lotterie nazionali, di cui ai precedenti articoli 1 a Il Ministro per le finanze e' autorizzato a promuovere i provvedimenti occorrenti, con decreto Reale, sentito il Consiglio dei Ministri.

[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[3]Data a Roma, addi' 5 gennaio 1931 - Anno IX

[4]VITTORIO EMANUELE.

[5]Mosconi.

[6]Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Testo in vigore dal 30 gennaio 1931 al 16 dicembre 2009

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urn:nir:stato:legge:1931-01-05;35~art8 · fonte del testo