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Sulle domande di concessione di cui all'art. 1 provvedono secondo la rispettiva competenza:

  • 1)il Ministro per l'industria e per il commercio, di concerto col Ministro per le finanze, ai sensi del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, e del relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 20 luglio 1934, n. 1303;
  • 2)il prefetto della Provincia ai sensi degli articoli 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 620. Il decreto di concessione dovra' particolarmente indicare:
  • a)l'oggetto principale dell'azienda;
  • b)la natura dei gas da immettere nei depositi o destinati al riempimento;
  • c)la quantita' massima autorizzata;
  • d)l'obbligo del titolare a mantenere costantemente in efficienza il deposito, a non portare modifiche sostanziali agli impianti, ne' a dare a questi altra destinazione, salvo autorizzazione dell'Amministrazione concedente. Resta ferma l'osservanza degli altri obblighi previsti dal regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, e dal relativo regolamento di esecuzione per i titolari di depositi di olii minerali e loro derivati.

Testo in vigore dal 16 aprile 1958 al 30 marzo 2006

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1958-03-21;327~art2 · fonte del testo