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Le operazioni di travaso e di imbottigliamento dei gas di petrolio liquefatti debbono effettuarsi esclusivamente presso gli impianti per la gestione dei quali e' stata rilasciata la concessione prevista dall'art. 1 e sotto la responsabilita' della ditta che le esegue. La ditta che esegue il riempimento puo' effettuarlo in recipienti propri o di terzi. In questa seconda ipotesi il legittimo proprietario dei recipienti dovra' preventivamente autorizzarne il riempimento in esclusiva presso gli impianti prescelti, rilasciando all'uopo apposita dichiarazione al prefetto nella cui provincia trovasi ubicato l'impianto. Lo stesso proprietario dei recipienti dovra' depositare in consegna presso l'impianto di riempimento i certificati originali di approvazione rilasciati ai sensi del decreto Ministeriale 12 settembre 1925, che approva il regolamento per le prove e le verifiche dei recipienti destinati al trasporto per ferrovia dei gas compressi, liquefatti o disciolti. E' considerato proprietario del recipiente la ditta che detenga legittimamente il certificato originario di approvazione, rilasciato ai sensi del citato decreto Ministeriale 12 settembre 1925.

Testo in vigore dal 16 aprile 1958 al 30 marzo 2006

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1958-03-21;327~art3 · fonte del testo