Art. 4
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I recipienti non potranno essere riempiti con gas di petrolio liquefatti aventi tensione di vapore superiore a quella del gas il cui nome risulta dalla punzonatura apposta originariamente sui recipienti medesimi dal collaudatore, ai sensi dell'art. 19 del precitato decreto Ministeriale 12 settembre 1925. Inoltre, sui recipienti deve essere impresso a caratteri indelebili, il marchio di fabbrica della ditta costruttrice, da depositarsi preventivamente presso l'Ufficio centrale dei brevetti del Ministero dell'industria e del commercio, ai sensi del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929. All'atto del collaudo dei recipienti ovvero - per quelli in circolazione - all'atto della prima revisione periodica successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, e' fatto obbligo di apporre sui recipienti stessi, in modo indelebile, il nome della ditta proprietaria. E' vietato porre sui recipienti marchi o indicazioni di ditte o di gas diversi da quelli apposti all'atto del collaudo o della revisione dei recipienti stessi. Ogni ditta deve denunciare all'organo competente, di cui all'art. 1, la consistenza numerica del proprio parco recipienti e le successive variazioni. L'organo competente ha l'obbligo di accertare la consistenza del parco recipienti all'atto del collaudo dell'impianto e puo' disporre ulteriori accertamenti per controllarne le variazioni.
Testo in vigore dal 16 aprile 1958 al 30 marzo 2006
