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Le spese derivanti dall'attuazione della presente legge, determinate in lire 16 miliardi per l'anno 1986 - di cui 6 miliardi per i residui oneri finanziari derivanti dalla soppressa gestione del Fondo per l'addestramento professionale lavoratori - e in lire 9,5 miliardi annui a decorrere dall'anno 1987, fanno carico al Fondo per la mobilita' della manodopera, di cui all'articolo 28 della legge 12 agosto 1977, n. 675. Per provvedere all'onere indicato nel comma precedente, il Fondo per la mobilita' della manodopera viene integrato delle somme occorrenti mediante versamenti da effettuare a carico delle disponibilita' finanziarie della gestione di cui all'articolo 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845.

Testo in vigore dal 24 febbraio 1987 al 11 maggio 1993

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