Agli ufficiali e ai sottufficiali cessati dal servizio permanente o dalla carriera continuativa in applicazione delle disposizioni concernenti la riduzione dei quadri delle Forze armate e che abbiano goduto del particolare trattamento economico di sfollamento nel periodo precedente al 1 gennaio 1953, nonche' a coloro che comunque nel predetto periodo abbiano fruito del medesimo trattamento in base ad altre disposizioni, e' dovuta fino al 31 dicembre 1952 la tredicesima mensilita' di cui all'art. 7 del decreto legislativo 25 ottobre 1946, n. 263, e successive modificazioni. La tredicesima mensilita', per il periodo in cui l'ufficiale o il sottufficiale ha goduto per intero del particolare trattamento economico di sfollamento, e' dovuta nella misura stabilita dal decreto legislativo 25 ottobre 1946, n. 263, e successive modificazioni, per i parigrado in attivita' di servizio; e' ridotta in proporzione per il periodo in cui l'ufficiale o il sottufficiale ha goduto dello stesso trattamento in misura ridotta ai quattro quinti.

Testo vigente dal 21 febbraio 1955

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urn:nir:stato:legge:1955-02-02;28~art1 · fonte del testo