L'articolo 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 agosto 1947, n. 833, e' sostituito dal seguente: "La pensione privilegiata per gli ufficiali e sottufficiali delle forze armate, ivi compresi i Corpi organizzati militarmente, e per i graduati e militi (esclusi gli allievi) dei carabinieri, della guardia di finanza e dei Corpi predetti, e' liquidata in misura uguale all'ultimo stipendio o paga, oltre gli eventuali assegni utili a pensione goduti dal militare all'atto della cessazione dal servizio quando l'infermita' o la lesione sia riconosciuta ascrivibile alla 1a categoria, e nella misura del 90, 80, 70, 60, 50, 40 e 30 per cento della pensione di 1a categoria per le infermita' o lesioni ascrivibili, rispettivamente, alle categorie 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª e 8ª".

Testo vigente dal 27 marzo 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-02-25;95~art16 · fonte su Normattiva