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Il Ministero dei lavori pubblici e' autorizzato a costruire edifici da destinare a caserme dei vigili del fuoco nonche' a provvedere all'ampliamento e adattamento delle caserme esistenti nelle localita' che saranno indicate dal Ministero dell'interno, nei limiti dei fondi annualmente assegnati al Ministero dei lavori pubblici con le modalita' di cui al successivo articolo 2.
Testo in vigore dal 24 aprile 1967 al 20 aprile 2006
