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Per l'esecuzione delle opere di cui al precedente articolo si provvede con i fondi dovuti dalle Amministrazioni provinciali dall'anno 1965 a titolo di ammortamento dei mutui concessi dalla soppressa Cassa sovvenzioni antincendi per la costruzione di nuove caserme o per l'adattamento di quelle esistenti. Le somme affluite annualmente a tale titolo verranno versate ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata. In relazione a tali versamenti saranno disposte, con decreti del Ministro per il tesoro, corrispondenti assegnazioni di fondi ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.

Testo in vigore dal 24 aprile 1967 al 20 aprile 2006

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urn:nir:stato:legge:1967-03-09;212~art2 · fonte del testo