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La progettazione delle opere e la direzione tecnica dei lavori spettano al Ministero dell'interno - Direzione generale dei servizi antincendi. I progetti sono approvati, qualunque sia l'importo, dai Provveditori regionali alle opere pubbliche competenti per territorio, su parere dei rispettivi Comitati tecnico-amministrativi. L'esecuzione dei lavori e' effettuata sotto l'alta vigilanza dell'Ufficio del genio civile competente per territorio. Per quanto non diversamente disposto dalla presente legge si applicano le norme relative alla esecuzione delle opere di competenza del Ministero dei lavori pubblici.

Testo in vigore dal 24 aprile 1967 al 20 aprile 2006

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1967-03-09;212~art3 · fonte del testo