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L'approvazione dei progetti equivale a dichiarazione di pubblica utilita' ed i relativi lavori sono considerati urgenti ed indifferibili a tutti gli effetti di legge. Le indennita' per le espropriazioni eventualmente occorrenti sono determinate dall'Ufficio tecnico erariale nei modi previsti dall'art. 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892.
Testo in vigore dal 24 aprile 1967 al 20 aprile 2006
