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[1]Agli stabilimenti, di cui al 1° comma dell'articolo precedente, e a quelli, la cui costruzione sia stata gia' iniziata nella zona in data non anteriore al 1° gennaio 1938, e' concessa per un decennio dalla data della loro attivazione, la esenzione dell'imposta di ricchezza mobile sui relativi redditi industriali.

[2]Per gli stabilimenti attualmente esistenti nella zona, che si ampliassero o si trasformassero entro il termine fissato dall'articolo precedente, non sara' apportato aumento per un decennio, in considerazione di tali ampliamenti e trasformazioni, agli accertamenti stabiliti per imposta di ricchezza mobile.

Testo in vigore dal 17 maggio 1941 al 16 dicembre 2009

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urn:nir:stato:legge:1941-02-06;346~art11 · fonte del testo