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[1]La imposta di registro e la imposta di trascrizione ipotecaria sul trapasso di proprieta' per l'espropriazione da parte dell'Ente dei terreni occorrenti per l'impianto e l'esercizio della zona industriale, degli stabilimenti e delle costruzioni annesse, sono stabilite nella misura fissa di lire 20 per ogni atto e per ogni trascrizione.

[2]Uguale trattamento si applica sul primo trasferimento dei terreni dall'Ente alle ditte per il conseguimento degli scopi suddetti.

[3]Tali scopi debbono essere contestualmente dichiarati nell'atto, e saranno dovute le normali imposte di registro ed ipotecarie, qualora entro il termine di cinque anni dalla data di registrazione dell'atto stesso non sia dimostrato con apposito certificato, da rilasciarsi dal Ministero delle corporazioni, che gli scopi della legge sono stati conseguiti.

Testo in vigore dal 17 maggio 1941 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1941-02-06;346~art12 · fonte del testo