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[1]Nulla e' innovato, per gli stabilimenti di cui agli articoli precedenti, alle norme del Regio decreto-legge 18 novembre 1929, n. 2488, convertito nella legge 18 dicembre 1930, n. 1808, e della legge 12 gennaio 1933, n. 141, e relativi decreti di applicazione.

[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetta di osservarla e di farla osservare, come legge dello Stato.

[3]Data a Roma, addi' 6 febbraio 1941-XIX

[4]VITTORIO EMANUELE

[5]MUSSOLINI - RICCI - GORLA - GRANDI - DI REVEL - HOST VENTURI - RICCARDI

[6]Visto, il Guardasigilli: GRANDI

Testo in vigore dal 17 maggio 1941 al 16 dicembre 2009

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urn:nir:stato:legge:1941-02-06;346~art14 · fonte del testo