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Le norme della legge 15 dicembre 1949, n. 944, relative alla determinazione della misura dell'aggio di riscossione per gli esattori delle imposte dirette, sono estese agli anni 1951 e 1952. Il carico da tenere in calcolo nella determinazione dell'aggio per gli anni 1951 e 1952 e' quello compreso nei ruoli in riscossione, rispettivamente, negli anni 1950 e 1951. Il termine per la presentazione delle domande di rescissione e' di trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, per l'anno 1951, e del 30 settembre 1951, per l'anno 1952. Tale termine e' perentorio.

Testo in vigore dal 17 marzo 1951 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1951-02-07;143~art1 · fonte del testo