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Agli esattori nominati d'ufficio ai sensi dell'art. 4 della legge 15 dicembre 1949, n. 944, puo' essere attribuito, per il triennio 1950-1952, un aumento di aggio superiore al 60 per cento dell'aggio contrattuale, fermo il limite massimo stabilito dall'art. 2, lettera C della legge stessa.
Testo in vigore dal 17 marzo 1951 al 22 dicembre 2008
