La facolta' concessa al Ministro per la difesa con la legge 4 marzo 1958, n. 168, di variare con suo decreto, in relazione alle disponibilita' finanziarie della Cassa ufficiali dell'Esercito, le misure dell'assegno speciale per gli ufficiali cessati dal servizio a partire dal 1 gennaio 1946 e' estesa al caso degli ufficiali dell'esercito cessati dal servizio anteriormente a detta data.

Testo vigente dal 15 giugno 1973

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urn:nir:stato:legge:1973-05-29;298~artunico · fonte su Normattiva