L'articolo 2 della legge 6 marzo 1958, n. 192, e' sostituito dal seguente: "Art. 2. - Agli ufficiali e ai sottufficiali dell'Esercito, agli appuntati e carabinieri in ferma volontaria, in rafferma o in servizio continuativo, in servizio presso i comandi e reparti di impiego operativo o presso gli enti addestrativi appresso indicati, e' corrisposta l'indennita' di impiego operativo nelle misure risultanti distintamente alle colonne 1 e 2 dell'annessa Tabella VIII: comandi e reparti di impiego operativo (col. 1): corpi d'armata; divisioni; brigate; unita' di supporto; reparti con caratteristiche di impiego operativo non inquadrati nelle grandi unita'. Enti addestrativi (col. 2): centri, campi e reparti di addestramento; scuole di reclutamento e di perfezionamento. Agli ufficiali e ai sottufficiali dell'Esercito, agli appuntati e carabinieri in ferma volontaria, in rafferma o in servizio continuativo che, dopo aver prestato servizio complessivamente per almeno tre anni, anche anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, presso comandi e reparti operativi, enti addestrativi e reparti di volo delle singole forze armate o interforze, nonche' sulle navi in armamento ed in riserva e nelle condizioni di impiego di cui al precedente articolo 10 vengano assegnati ad altro comando, ente o reparto di minore impegno operativo e' corrisposta l'indennita' nella misura prevista alla colonna 3 dell'annessa Tabella VIII. L'indennita' di cui al presente articolo spetta altresi' agli ufficiali ed ai sottufficiali della Marina e dell'Aeronautica in servizio presso i suddetti comandi, reparti o enti".

Testo vigente dal 19 giugno 1970

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urn:nir:stato:legge:1970-05-27;365~art15 · fonte su Normattiva