Relativamente ai debiti d'imposta conseguenti all'applicazione degli articoli 1 e 4 l'opposizione di terzi agli atti esecutivi per la riscossione delle imposte, soprattasse e pene pecuniarie dovute da ciascun coniuge non puo' essere proposta dall'altro coniuge, relativamente ai beni mobili esistenti nella casa di abitazione dei coniugi e nelle residenze secondarie a loro disposizione, se non nei casi previsti dall'articolo 52, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

Testo vigente dal 15 novembre 1976

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urn:nir:stato:legge:1976-11-12;751~art10 · fonte su Normattiva