Dall'imposta sul reddito delle persone fisiche liquidata per l'anno 1975 nei confronti di ciascuno dei coniugi ai sensi dell'articolo precedente si scomputano, sempre che risultino dai documenti allegati alla dichiarazione presentata nell'anno 1976:

  • 1)le ritenute d'acconto operate sui redditi di ciascuno dei coniugi e, per meta' del loro ammontare, quelle operate sui redditi dei figli minori;
  • 2)la somma gia' versata ai sensi dell'articolo 17 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, ripartita fra i due coniugi in proporzione all'ammontare delle imposte liquidate nei confronti di ciascuno di essi, al lordo delle ritenute d'acconto. ((Se l'ammontare scomputabile e' superiore a quello della imposta liquidata, l'eccedenza e' rimborsata a norma dell'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, con gli interessi di cui all'articolo 44 dello stesso decreto)). In caso contrario l'imposta ancora dovuta per l'anno 1975, ripartita in due rate consecutive, e' iscritta in ruoli principali da formare e consegnare all'intendenza di finanza, a pena di decadenza, entro il 30 giugno 1978. Gli interessi e la soprattassa di cui al penultimo comma dell'articolo 17 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, e successive modificazioni, commisurati alla differenza tra l'ammontare complessivo delle imposte liquidate nei confronti dei due coniugi, al netto delle ritenute d'acconto, e la somma gia' versata, si applicano a carico di ciascuno di essi in proporzione alle rispettive imposte ancora dovute e non possono superare, nel complesso, l'importo degli interessi e della soprattassa sulla differenza tra l'imposta risultante dalla dichiarazione e la somma gia' versata. ((L'ammontare dell'imposta dovuta da ciascuno dei coniugi o della somma risultante a credito dalla liquidazione effettuata a norma dell'articolo 19 della presente legge, e' comunicato agli interessati mediante notificazione di speciale cartella esattoriale, conforme al modello approvato con decreto del Ministro per le finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Si applicano le disposizioni dell'articolo 9, secondo comma, e dell'articolo 10 della legge 12 novembre 1976, n. 751. All'emissione delle cartelle, quando dalla liquidazione non risultano importi da iscrivere a ruolo, si provvede sulla base di apposite liste, nelle quali sono indicati gli elementi necessari per la formazione della speciale cartella per ciascun contribuente; le liste sono formate dall'ufficio delle imposte per ciascun comune del distretto e sottoscritte dal capo dell'ufficio o da chi lo sostituisce; sono trasmesse agli esattori negli stessi termini previsti per la consegna dei ruoli)).

Testo vigente dal 3 gennaio 1978

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 57/1988

    Questione infondata
    21 gennaio 1988

    Non irragionevolmente il legislatore - a seguito della dichiarazione di incostituzionalita` del cumulo dei redditi - al fine di regolare le passate imposizioni, ha ripartito tra i coniugi i versamenti operati in sede di imposizione congiunta in proporzione all'ammontare - al lordo delle ritenute d'acconto - delle imposte liquidate nei confronti di ciascuno di essi. Infatti, la precedente tassazione congiunta restava influenzata dal coacervo dei redditi, sicche` nella disciplina intertemporale successiva, occorreva, tener conto del lordo di imposta, cosi` risalendo 'in apicè all'incidenza dell'ammontare di ciascun reddito. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita` costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3 e 29 Cost. - dell'art. 21, comma primo, n. 2 della legge 13 aprile 1977, n. 114, la` dove e` previsto che dall'imposta sul reddito delle persone fisiche liquidata per l'anno 1975 nei confronti di ciascuno dei coniugi si scomputi, sempre che risulti dai documenti allegati alla dichiarazione presentata nell'anno 1976, la somma gia` versata i sensi dell'art. 17 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, ripartita fra i coniugi stessi in proporzione all'ammontare delle imposte liquidate nei confronti di ciascuno di essi, "al lordo delle ritenute d'acconto"). - v. Sent. n. 179/1976.

    Art. 3 cost. · Art. 29 cost. · Art. 23 cost. · Art. 25 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1977-04-13;114~art21 · fonte su Normattiva