La Commissione di cui all'articolo 3 si riunira' ogni quattro mesi, e in qualsiasi altro momento su richiesta di una delle Amministrazioni in seno ad essa rappresentate, per l'espletamento dei seguenti compiti:
- a)esaminare se ricorrono nei confronti di qualche Stato straniero gli estremi indicati all'articolo 1, e cioe' se tale Stato applica a danno della marina mercantile italiana misure discriminatorie;
- b)proporre l'applicazione e la revoca, delle misure di cui all'articolo 1 e formulare proposte sulle modalita' della loro attuazione;
- c)fornire il parere di cui all'articolo 2.
Testo vigente dal 3 aprile 1963
