La Commissione di cui all'articolo 3 si riunira' ogni quattro mesi, e in qualsiasi altro momento su richiesta di una delle Amministrazioni in seno ad essa rappresentate, per l'espletamento dei seguenti compiti:

  • a)esaminare se ricorrono nei confronti di qualche Stato straniero gli estremi indicati all'articolo 1, e cioe' se tale Stato applica a danno della marina mercantile italiana misure discriminatorie;
  • b)proporre l'applicazione e la revoca, delle misure di cui all'articolo 1 e formulare proposte sulle modalita' della loro attuazione;
  • c)fornire il parere di cui all'articolo 2.

Testo vigente dal 3 aprile 1963

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1963-03-04;388~art4 · fonte del testo