Le misure di cui all'articolo 1 sono adottate dal Ministro per il commercio con l'estero sentito il parere della Commissione prevista dall'articolo 3.
Testo vigente dal 3 aprile 1963
Le misure di cui all'articolo 1 sono adottate dal Ministro per il commercio con l'estero sentito il parere della Commissione prevista dall'articolo 3.
Testo vigente dal 3 aprile 1963
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Gli articoli che questa norma nomina.
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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1963-03-04;388~art2 · fonte del testo