Per la determinazione degli elementi della retribuzione da considerarsi ai fini del calcolo dei contributi di cui all'articolo 2, si applicano le disposizioni vigenti per il calcolo dei contributi dovuti per gli assegni fa. in ogni caso, i contributi dovuti ai sensi della presente legge non possono essere calcolati su una retribuzione inferiore, a quella minima stabilita dai contratti integrativi provinciali, in relazione alle mansioni ed all'anzianita' di servizio dei prestatori d'opera interessati.

Testo vigente dal 15 dicembre 1962

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urn:nir:stato:legge:1962-11-29;1655~art6 · fonte su Normattiva