Art. 13 — Retribuzione assoggettabile a contribuzione
I contributi di cui all'articolo 7 della presente legge sono dovuti sulla retribuzione determinata ai sensi dell'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni e integrazioni. Dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, per le aziende del settore della pesca i contributi previsti dal precedente articolo 7 sono dovuti sui salari minimi garantiti, comprensivi delle indennita' fisse mensili, per ferie, festivita' e gratifiche, di cui alle tabelle allegate ai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
Testo vigente dal 2 agosto 1984
