Riordinamento pensionistico dei lavoratori marittimi

Art. 51 — Retribuzione imponibile e versamento dei contributi

La retribuzione da assoggettare a contribuzione ai fini dell'iscrizione alle assicurazioni generali obbligatorie di cui al precedente articolo 47 e' determinata ai sensi dell'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni, e non puo' in ogni caso essere inferiore a quella prevista dai contratti collettivi nazionali di lavoro, vigenti per i marittimi che, nel medesimo periodo di tempo, svolgono con identica qualifica il servizio di navigazione a bordo di nave mercantile nazionale avente uguali caratteristiche. I contributi dovuti - ferme restando le disposizioni da emanarsi ai sensi del successivo articolo 56 - sono versati con periodicita' mensile, indipendentemente dal periodo di paga e dalla durata dell'imbarco, entro sessanta giorni dalla scadenza del mese cui i contributi stessi si riferiscono.

Testo vigente dal 2 agosto 1984

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urn:nir:stato:legge:1984-07-26;413~art51 · fonte su Normattiva