Almeno trenta giorni prima della sottoscrizione di un contratto di affiliazione commerciale l'affiliante deve consegnare all'aspirante affiliato copia completa del contratto da sottoscrivere, corredato dei seguenti allegati, ad eccezione di quelli per i quali sussistano obiettive e specifiche esigenze di riservatezza, che comunque dovranno essere citati nel contratto:

  • a)principali dati relativi all'affiliante, tra cui ragione e capitale sociale e, previa richiesta dell'aspirante affiliato, copia del suo bilancio degli ultimi tre anni o dalla data di inizio della sua attivita', qualora esso sia avvenuto da meno di tre anni;
  • b)l'indicazione dei marchi utilizzati nel sistema, con gli estremi della relativa registrazione o del deposito, o della licenza concessa all'affiliante dal terzo, che abbia eventualmente la proprieta' degli stessi, o la documentazione comprovante l'uso concreto del marchio;
  • c)una sintetica illustrazione degli elementi caratterizzanti l'attivita' oggetto dell'affiliazione commerciale;
  • d)una lista degli affiliati al momento operanti nel sistema e dei punti vendita diretti dell'affiliante;
  • e)l'indicazione della variazione, anno per anno, del numero degli affiliati con relativa ubicazione negli ultimi tre anni o dalla data di inizio dell'attivita' dell'affiliante, qualora esso sia avvenuto da meno di tre anni;
  • f)la descrizione sintetica degli eventuali procedimenti giudiziari o arbitrali, promossi nei confronti dell'affiliante e che si siano conclusi negli ultimi tre anni, relativamente al sistema di affiliazione commerciale in esame, sia da affiliati sia da terzi privati o da pubbliche autorita', nel rispetto delle vigenti norme sulla privacy. Negli allegati di cui alle lettere d), e) ed f) del comma 1 l'affiliante puo' limitarsi a fornire le informazioni relative alle attivita' svolte in Italia. Con decreto del Ministro delle attivita' produttive, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le informazioni che, in relazione a quanto previsto dalla predette lettere d), e) ed f), dovranno essere fornite dagli affilianti che in precedenza abbiano operato esclusivamente all'estero.

Testo vigente dal 24 maggio 2004

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urn:nir:stato:legge:2004-05-06;129~art4 · fonte su Normattiva