[1]Norme di procedura ed istanza per la qualificazione

[2](1) L'istanza per l'ammissione del film ai benefici della coproduzione dovra' essere presentata, corredata dai documenti richiesti, almeno trenta (30) giorni prima dell'inizio delle prese o delle lavorazioni principali per i film d'animazione, in accordo con le Norme di procedura allegate al presente Accordo. (2) In linea di massima, le Autorita' competenti delle Parti si notificheranno le loro decisioni in merito a ciascun progetto di coproduzione, nel piu' breve termine possibile, ma non necessariamente entro il citato periodo di trenta (30) giorni.

Testo vigente dal 4 settembre 2018

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urn:nir:stato:legge:2017-11-27;177~accordo-tra-governo-repubblica-italiana-e-governo-repubblica-art18 · fonte su Normattiva