Norme per la disciplina dell'affiliazione commerciale

Art. 3 — Forma e contenuto del contratto

Il contratto di affiliazione commerciale deve essere redatto per iscritto a pena di nullita'. Per la costituzione di una rete di affiliazione commerciale l'affiliante deve aver sperimentato sul mercato la propria formula commerciale. Qualora il contratto sia a tempo determinato, l'affiliante dovra' comunque garantire all'affiliato una durata minima sufficiente all'ammortamento dell'investimento e comunque non inferiore a tre anni. E' fatta salva l'ipotesi di risoluzione anticipata per inadempienza di una delle parti. Il contratto deve inoltre espressamente indicare:

  • a)l'ammontare degli investimenti e delle eventuali spese di ingresso che l'affiliato deve sostenere prima dell'inizio dell'attivita';
  • b)le modalita' di calcolo e di pagamento delle royalties, e l'eventuale indicazione di un incasso minimo da realizzare da parte dell'affiliato;
  • c)l'ambito di eventuale esclusiva territoriale sia in relazione ad altri affiliati, sia in relazione a canali ed unita' di vendita direttamente gestiti dall'affiliante;
  • d)la specifica del know-how fornito dall'affiliante all'affiliato;
  • e)le eventuali modalita' di riconoscimento dell'apporto di know-how da parte dell'affiliato;
  • f)le caratteristiche dei servizi offerti dall'affiliante in termini di assistenza tecnica e commerciale, progettazione ed allestimento, formazione;
  • g)le condizioni di rinnovo, risoluzione o eventuale cessione del contratto stesso.

Testo vigente dal 24 maggio 2004

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urn:nir:stato:legge:2004-05-06;129~art3 · fonte su Normattiva