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Nei mandamenti che abbiano una popolazione superiore ai 50.000 abitanti possono essere costituite, su proposta del presidente della Commissione mandamentale, Sottocommissioni elettorali in proporzione di una per ogni 50.000 abitanti o frazione di 50.000. Possono essere egualmente costituite ove esistano sezioni di pretura. Le Sottocommissioni sono presiedute da magistrati in attivita' di servizio, a riposo od onorari ed hanno la stessa composizione prevista per la Commissione elettorale mandamentale. Il presidente della Commissione mandamentale ripartisce i compiti fra questa e le Sottocommissioni e ne coordina e vigila la attivita'. Per la costituzione ed il funzionamento delle Sottocommissioni e per il trattamento economico spettante ai singoli componenti si applicano le disposizioni dell'articolo precedente.
Testo in vigore dal 13 ottobre 1947 al 5 febbraio 1948
