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Decorso il termine di cui all'art. 15, e non piu' tardi del 25 gennaio, il sindaco deve trasmettere al presidente della Commissione elettorale mandamentale:

  • 1)i tre elenchi di cui all'art. 13 corredati di tutti i documenti relativi;
  • 2)i ricorsi presentati contro detti elenchi, con tutti i documenti che vi si riferiscono;
  • 3)i verbali delle operazioni e deliberazioni della Commissione comunale. L'altro esemplare degli elenchi suddetti rimane conservato nella segreteria del comune. Il presidente della Commissione elettorale mandamentale invia ricevuta degli atti al sindaco, entro tre giorni dalla data della loro ricezione, della quale viene presa nota in apposito registro firmato in ciascun foglio dal presidente della Commissione. Qualora il comune non provveda all'invio degli atti nel termine prescritto, il presidente della Commissione elettorale mandamentale ne da' immediato avviso al prefetto, agli effetti dell'art. 43.

Testo in vigore dal 13 ottobre 1947 al 15 dicembre 1947

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