Il primo comma dell'articolo 22 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, e' abrogato e sostituito dal seguente: "Decorso il termine di cui all'articolo 15, e rispettivamente non piu' tardi del 23 aprile e del 23 ottobre, il sindaco deve trasmettere al presidente della Commissione elettorale mandamentale:

  • 1)un esemplare dei due elenchi di cui all'articolo 13 corredati di tutti i documenti relativi;
  • 2)i ricorsi presentati contro detti elenchi, con tutti i documenti che vi si riferiscono;
  • 3)copia conforme dei verbali delle operazioni e delle deliberazioni della Commissione elettorale comunale".

Testo vigente dal 25 gennaio 1966

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urn:nir:stato:legge:1966-01-22;1~art17 · fonte su Normattiva