((Entro i termini stabiliti dal primo comma dell'articolo precedente, il sindaco trasmette, per ogni singolo nominativo, un estratto dell'elenco ivi previsto agli uffici dei casellari giudiziali competenti)). Per coloro che abbiano ottenuto la cittadinanza italiana e per i cittadini italiani nati all'estero, l'estratto dell'elenco e' trasmesso all'ufficio del casellario giudiziale presso il tribunale di Roma. ((Gli uffici dei casellari, rispettivamente entro il 20 marzo ed il 20 settembre, restituiscono ai Comuni gli estratti suddetti, previa apposizione della annotazione "Nulla" per ciascun nominativo nei cui confronti non sussista alcuna iscrizione per reati che comportino la perdita della capacita' elettorale, e della trascrizione, per gli altri nominativi, delle iscrizioni esistenti, osservato il disposto di cui all'articolo 609 del codice di procedura penale)).

Testo vigente dal 9 febbraio 1966

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 9 febbraio 1966

Confronto con la versione in vigore dal 13 ottobre 1947 al 9 febbraio 1966. 41 parole tolte, 45 parole aggiunte.

Entro tolto: il termine stabilito aggiunto: i termini stabiliti dal primo comma dell'articolo precedente, il sindaco trasmetteaggiunto: , per ogni singolo nominativo, un estratto dell'elenco ivi previstotolto: , comprendente i nati nella circoscrizione di ciascun tribunale, all'ufficio del casellario giudiziale competente aggiunto: agli uffici dei casellari giudiziali competenti. Per coloro che abbiano ottenuto la cittadinanza italiana e per i cittadini italiani nati all'estero, l'estratto dell'elenco e' trasmesso all'ufficio del casellario giudiziale presso il tribunale di Roma. tolto: L'ufficio del casellario, entro il mese di novembre, restituisce al comune l'estratto dell'elenco aggiunto: Gli uffici dei casellari, rispettivamente entro il 20 marzo ed il 20 settembre, restituiscono ai Comuni gli estratti suddetti, previa apposizione tolto: dell'annotazione aggiunto: della annotazione "Nulla" per ciascun nominativo nei cui confronti non sussista alcuna iscrizione per reati che comportino la perdita della tolto: qualita' di elettore ed allega aggiunto: capacita' elettorale, e della trascrizione, per gli altri nominativi, tolto: il certificato delle iscrizioni esistenti, osservato il disposto tolto: dell'art. 609 del Codice aggiunto: di cui all'articolo 609 del codice di procedura penale.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1947-10-07;1058~art7 · fonte del testo