Articolo soppresso dalla l. 22 gennaio 1966, n. 1.
Abrogato dal 9 febbraio 1966
Articolo soppresso dalla l. 22 gennaio 1966, n. 1.
Abrogato dal 9 febbraio 1966
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1947
Confronto con la versione in vigore dal 13 ottobre 1947 al 9 febbraio 1966. 171 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: Il primo novembre il sindaco, con manifesto da affiggersi all'albo comunale ed in altri luoghi pubblici, invita tutti coloro che siano in possesso dei requisiti per ottenere la iscrizione nelle liste elettorali a farne domanda entro il giorno 15 dello stesso mese. Nella domanda vanno indicati la paternita', il luogo e la data di nascita, il titolo di studio, la professione o il mestiere e l'abitazione; ad essa devono essere allegati i documenti comprovanti nel richiedente il possesso dei requisiti per essere elettore nel comune. Se il richiedente non ha l'abitazione nel comune, puo' indicare altresi' in quale sezione elettorale intende essere iscritto. Se non e' nato nel comune deve allegare il certificato di nascita. La domanda e' sottoscritta dal richiedente. Nel caso che egli non sappia o non sia in grado di sottoscriverla per fisico impedimento, puo' fare la domanda in forma verbale, alla presenza di due testimoni, innanzi ad un notaio, o al segretario comunale o ad altro impiegato all'uopo delegato dal sindaco. Dell'atto e' rilasciata attestazione al richiedente.aggiunto: ARTICOLO SOPPRESSO DALLA L. 22 GENNAIO 1966, N. 1
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1947-10-07;1058~art9 · fonte del testo