Articolo soppresso dalla l. 22 gennaio 1966, n. 1.
Abrogato dal 9 febbraio 1966
Articolo soppresso dalla l. 22 gennaio 1966, n. 1.
Abrogato dal 9 febbraio 1966
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1947
Confronto con la versione in vigore dal 13 ottobre 1947 al 9 febbraio 1966. 101 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: Non possono essere compresi nelle liste elettorali, o se vi sono stati inclusi devono essere cancellati seguendo la procedura di cui all'art. 25, i militari morti in guerra per i quali le competenti autorita' abbiano comunicato il decesso, ancorche' non sia pervenuto al comune di residenza il regolare atto di morte. Conservano, invece, l'iscrizione nelle liste i militari dispersi in guerra fino a che non ne venga dichiarata la morte a norma delle disposizioni vigenti. Apposita annotazione deve essere fatta, nelle liste generali, in quelle sezionali e nello schedario elettorale. Detti elettori sono ripartiti, per ordine alfabetico, nelle liste di sezione.aggiunto: ARTICOLO SOPPRESSO DALLA L. 22 GENNAIO 1966, N. 1
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1947-10-07;1058~art52 · fonte del testo