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Chiunque costruisce anche parzialmente un impianto di trasporto con trazione a fune in servizio pubblico senza avere ottenuto preventivamente il prescritto idoneo provvedimento, ovvero esegue modifiche, sostituzioni o rifacimenti dell'impianto o di sue parti senza autorizzazione, e' punito con l'ammenda da lire 500 mila a lire 2.000.000.

Testo in vigore dal 10 agosto 1967 al 30 novembre 1980

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urn:nir:stato:legge:1967-07-27;660~art1 · fonte del testo