Norme per la disciplina della costruzione e dell'esercizio degli impianti di trasporto con trazione a fune in servizio pubblico
Art. 2 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 11 LUGLIO 1980, N. 753
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Chiunque effettua l'esercizio di un impianto di trasporto a fune in servizio pubblico senza aver ottenuto la prescritta autorizzazione e' punito con l'ammenda da lire 500.000 a lire 2.000.000.
Testo in vigore dal 10 agosto 1967 al 30 novembre 1980
