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Chiunque effettua l'esercizio di un impianto di trasporto a fune in servizio pubblico senza aver ottenuto la prescritta autorizzazione e' punito con l'ammenda da lire 500.000 a lire 2.000.000.

Testo in vigore dal 10 agosto 1967 al 30 novembre 1980

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urn:nir:stato:legge:1967-07-27;660~art2 · fonte del testo