Art. 3 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 11 LUGLIO 1980, N. 753
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Chiunque, nell'effettuare l'esercizio di un impianto di trasporto con trazione a fune in servizio pubblico viola le prescrizioni concernenti la sicurezza dell'esercizio, o comunque con la propria azione od omissione fa sorgere o persistere il pericolo di un incidente, e' punito con l'ammenda da lire 50.000 a lire 500.000. Qualora, ricorrendo l'ipotesi di cui al precedente comma, i dispositivi di sicurezza o di soccorso risultino mancanti o inefficienti, ovvero il personale addetto all'impianto non sia in possesso dei necessari requisiti di idoneita', la pena e' aumentata di un terzo.
Testo in vigore dal 10 agosto 1967 al 30 novembre 1980
