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Per l'accertamento delle contravvenzioni previste dalla presente legge sono competenti, oltre gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, i funzionari dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione. Per gli impianti concessi dalle Regioni, dalle Province e dai Comuni, sono altresi' competenti i funzionari rispettivamente designati dagli enti medesimi.

Testo in vigore dal 10 agosto 1967 al 30 novembre 1980

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urn:nir:stato:legge:1967-07-27;660~art4 · fonte del testo